(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) con particolare riguardo: 1) all'articolo 30 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese in difficolta' del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitivita'; 2) all'articolo 31 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi finalizzati al sostegno, nel settore manifatturiero e del terziario, dell'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2461, con la quale, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, e' stata delegata a Unioncamere FVG la gestione degli incentivi a favore delle imprese in difficolta' del settore manifatturiero e del terziario nonche' a favore dell'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015 medesima; Visto il proprio decreto 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres. con il quale e' emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficolta' del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitivita', e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.»; Viste la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riguardo al comma 88 dell'articolo 2, e la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), con riferimento all'articolo 2, comma 30, lettere a) e b), che hanno modificato l'articolo 31 della legge regionale 3/2015, ampliando le misure di supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi, al sostegno delle iniziative di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito, nonche' alla concessione di incentivi per la realizzazione di investimenti di tali cooperative; Atteso inoltre che, con l'articolo 2, comma 30, lettera c), della legge regionale 24/2016, e' stato modificato anche l'articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, il quale dispone che: «Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.»; Vista inoltre la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, con particolare riguardo al comma 3 dell'articolo 2, che apporta ulteriori modifiche al predetto articolo 31 della legge regionale 3/2015, finalizzate ad estendere l'ambito di operativita' della linea incentivante; Vista la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'articolo 1, comma 13, che, modificando l'articolo 97 della legge regionale 3/2015, ha operato modifiche in relazione al soggetto destinatario della eventuale delega delle funzioni amministrative concernenti la gestione degli incentivi in oggetto; Considerato che la misura contributiva tesa ad incentivare l'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa, cosi' come riformata con le modifiche legislative sopra citate all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, riveste carattere, oltre che particolarmente innovativo rispetto agli interventi esistenti, strategico quale strumento attraverso il quale operare il reinserimento nel tessuto produttivo dei lavoratori colpiti dai processi di crisi aziendale e di delocalizzazione produttiva; Considerato che, anche alla luce del carattere sopra evidenziato della misura, e' opportuno non delegare alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la gestione degli incentivi di cui all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, mantenendole direttamente in capo all'Amministrazione regionale; Ritenuto conseguentemente necessario modificare il predetto regolamento emanato col proprio decreto 0256/Pres./2015, al fine di consentire l'allineamento alle modifiche apportate all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, tramite la legge regionale 14/2016 e la legge regionale 24/2016, nonche' l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 6/2017; Ravvisata inoltre l'opportunita' di semplificare l'accesso ai contributi di cui trattasi, innalzando tra l'altro a 2.999,99 euro il limite della modalita' di pagamento in contanti, in linea con il vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficolta' del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitivita', e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015, emanato con DPreg 21 dicembre 2015, n. 256» e ritenuto di emanarlo; Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 agosto 2017, n. 1549, Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficolta' del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitivita', e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015, emanato con DPreg 21 dicembre 2015, n. 256», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI