(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Friuli
  Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG -
Riforma delle politiche industriali) con particolare riguardo: 
  1) all'articolo 30  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a
concedere  incentivi  alle  imprese  in   difficolta'   del   settore
manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di
recupero dei livelli di competitivita'; 
  2) all'articolo 31  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a
concedere   incentivi   finalizzati   al   sostegno,   nel    settore
manifatturiero e  del  terziario,  dell'autoimprenditorialita'  nella
forma cooperativa nelle situazioni di crisi; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015,  n.
2461, con la quale, ai sensi dell'articolo 97, comma 1,  della  legge
regionale 3/2015, e' stata delegata a  Unioncamere  FVG  la  gestione
degli incentivi a favore delle imprese  in  difficolta'  del  settore
manifatturiero    e    del     terziario     nonche'     a     favore
dell'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa nelle  situazioni
di crisi in attuazione degli articoli 30 e 31 della  legge  regionale
3/2015 medesima; 
  Visto il proprio decreto 21 dicembre 2015,  n.  0256/Pres.  con  il
quale e' emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita'  per
la  concessione  degli  incentivi  per  supportare  le   imprese   in
difficolta' del settore manifatturiero e del terziario  nel  processo
di recupero dei livelli di competitivita', e  per  il  sostegno,  nel
settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialita' nella
forma cooperativa, nelle situazioni di  crisi,  in  attuazione  degli
articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.»; 
  Viste la legge regionale 11 agosto 2016, n.  14  (Assestamento  del
bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli  anni  2016-2018,  ai
sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare
riguardo al comma  88  dell'articolo  2,  e  la  legge  regionale  29
dicembre 2016, n.  24  (Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio
2017-2019), con riferimento all'articolo 2, comma 30,  lettere  a)  e
b), che hanno modificato l'articolo 31 della legge regionale  3/2015,
ampliando le  misure  di  supporto  alle  cooperative  di  lavoratori
colpiti dalle crisi, al sostegno delle iniziative di costituzione, di
primo impianto e di accesso al credito, nonche' alla  concessione  di
incentivi per la realizzazione di investimenti di tali cooperative; 
  Atteso inoltre che, con l'articolo 2, comma 30, lettera  c),  della
legge regionale 24/2016, e' stato  modificato  anche  l'articolo  98,
comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, il quale dispone che:  «Le
disposizioni di cui all'articolo 31 si  applicano  anche  alle  spese
sostenute a partire dall'entrata in vigore  della  presente  legge  e
precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a
cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.»; 
  Vista inoltre la legge regionale  29  dicembre  2016,  n.  24,  con
particolare  riguardo  al  comma  3  dell'articolo  2,  che   apporta
ulteriori modifiche al predetto articolo  31  della  legge  regionale
3/2015, finalizzate ad estendere l'ambito di operativita' della linea
incentivante; 
  Vista la legge regionale 12 aprile 2017, n.  6  (Norme  urgenti  in
materia di delega di funzioni contributive alle Camere di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia),  con
particolare riferimento all'articolo 1, comma  13,  che,  modificando
l'articolo 97 della legge regionale 3/2015, ha operato  modifiche  in
relazione al  soggetto  destinatario  della  eventuale  delega  delle
funzioni amministrative concernenti la gestione  degli  incentivi  in
oggetto; 
  Considerato  che  la  misura  contributiva  tesa   ad   incentivare
l'autoimprenditorialita'  nella   forma   cooperativa,   cosi'   come
riformata con le modifiche legislative sopra citate  all'articolo  31
della  legge  regionale  3/2015,   riveste   carattere,   oltre   che
particolarmente  innovativo  rispetto  agli   interventi   esistenti,
strategico  quale  strumento   attraverso   il   quale   operare   il
reinserimento nel  tessuto  produttivo  dei  lavoratori  colpiti  dai
processi di crisi aziendale e di delocalizzazione produttiva; 
  Considerato che, anche alla luce del  carattere  sopra  evidenziato
della misura, e' opportuno non delegare alle Camere di  commercio  le
funzioni amministrative concernenti la gestione  degli  incentivi  di
cui  all'articolo  31  della  legge  regionale  3/2015,  mantenendole
direttamente in capo all'Amministrazione regionale; 
  Ritenuto  conseguentemente  necessario   modificare   il   predetto
regolamento emanato col proprio decreto 0256/Pres./2015, al  fine  di
consentire l'allineamento alle modifiche  apportate  all'articolo  31
della legge regionale 3/2015, tramite la legge regionale 14/2016 e la
legge regionale 24/2016, nonche' l'adeguamento alle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 6/2017; 
  Ravvisata  inoltre  l'opportunita'  di  semplificare  l'accesso  ai
contributi di cui trattasi, innalzando tra l'altro a 2.999,99 euro il
limite della modalita' di pagamento in  contanti,  in  linea  con  il
vigente  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231   recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  al   regolamento
concernente criteri e modalita' per la  concessione  degli  incentivi
per supportare le imprese in difficolta' del settore manifatturiero e
del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitivita',
e  per  il  sostegno,  nel  settore   manifatturiero   e   terziario,
dell'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa, nelle situazioni
di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge  regionale
3/2015, emanato con DPreg 21 dicembre 2015, n.  256»  e  ritenuto  di
emanarlo; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto
di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma  1,
lettera r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 agosto 2017, n.
1549, 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di   modifica   al   regolamento
concernente criteri e modalita' per la  concessione  degli  incentivi
per supportare le imprese in difficolta' del settore manifatturiero e
del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitivita',
e  per  il  sostegno,  nel  settore   manifatturiero   e   terziario,
dell'autoimprenditorialita' nella forma cooperativa, nelle situazioni
di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge  regionale
3/2015, emanato con DPreg  21  dicembre  2015,  n.  256»,  nel  testo
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale
e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI